Separazione e divorzio
I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, possono negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Entrambi gli accordi sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazione e divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune. In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Assenza di figli minori o figli maggiorenni potatori di handicap grave o economicamente non autosufficiente (saranno considerati unicamente i figli dei coniugi richiedenti).Dodici mesi dall’avvenuta comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione a seguito di convenzione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà essere inserito nell’accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
Cosa fare
1) Presentare richiesta con la documentazione necessaria (vedi modulistica separazione/divorzio)
2) I coniugi verranno contattati, successivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile per fissare la data dell'accordo.
Nel giorno fissato verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti. L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo) e rilascerà Bollettino - Avviso di Pagamento PagoPa di 16 € a titolo di diritto fisso, preso atto che ai sensi del D.lgs 76/2021 l'uso di PagoPA è diventato obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione per ogni tipologia di incasso.
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare per confermare l'accordo sottoscritto; la conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso.
Separazione e divorzio con l'assistenza dell'avvocato
Per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono scegliere di avvalersi della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Resta invariato il periodo di 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio.
La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di:
• nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave
• un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)